L’esdebitazione, regolata dall'articolo 142 L.F. consiste nella liberazione del fallito da tutti i debiti rimasti insoddisfatti nel fallimento, e costituisce un’eccezione al principio generale, contenuto nell’articolo 120, in virtù del quale – una volta chiuso il fallimento – «i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi».

Infatti, per regola generale il fallito resta debitore verso i creditori che siano rimasti insoddisfatti. L’esdebitazione rappresenta però una deroga a tale principio ispirata a logiche di tutela del fallito, nei confronti del quale è configurabile a tutti gli effetti come una misura premiale.

L’esdebitazione può essere chiesta solo dai falliti persone fisiche, e quindi solo dagli imprenditori commerciali individuali e dai soci illimitatamente responsabili di società fallite, i quali siano falliti per estensione ai sensi dell’articolo 147 (nei limiti in cui anche tali soggetti siano persone fisiche).

La domanda di esdebitazione può essere avanzata solo una volta ed entro un anno dalla chiusura della procedura, solo a condizione che i crediti concorsuali siano stati pagati almeno in parte e che il fallito abbia «collaborato con gli organi della procedura» e così dimostri la propria meritevolezza.

 

Compila il seguente form oppure telefona al numero 0521 244840

 

8321u03pfd|00109865|studiolegaletributarioparma.it|Pagine|Testo
8321u03pf8|001098654980|studiolegaletributarioparma.it|Pagine|Testo|90EE2303-D24E-4923-BCDC-5DA3D9661312