La Legge 3/2012 definisce il Sovraindebitamento all’art. 6, comma 2, lett. a) come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

In altre parole, il Sovraindebitamento non è altro che la difficile condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le loro disponibilità economiche.

Ebbene, la Legge 3/2012 detta anche “salva suicidi” se utilizzata in modo corretto, trasparente e nel rispetto della normativa, può essere una possibile via d’uscita in situazioni di crisi difficilmente risolvibili in altro modo, sia per il debitore che dispone di un patrimonio che rischia di perdere, perché non ha liquidità corrente sufficiente a far fronte ai diversi debiti contratti, sia per il debitore che ha poco o niente, ma spera in un futuro migliore.

A chi si applica:

1) a tutti coloro che hanno assunto obbligazioni per scopi personali o in ogni caso estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

2) a coloro che hanno contratto debiti per motivi imprenditoriali o professionali, se trattasi di imprenditori non fallibili in base alla Legge Fallimentare, agricoltori, professionisti.

Le procedure introdotte sono tre, tutte da svolgersi sotto il controllo del tribunale:

- accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore propone ai propri creditori un accordo per un pagamento dilazionato o anche parziale in base alle proprie possibilità economiche; se il 60% (a valore) dei creditori accetta, l’accordo è obbligatorio per tutti;

- il piano del consumatore: coloro che hanno assunto obbligazioni per motivi estranei all’attività professionale o imprenditoriale, possono, in alternativa all’accordo, presentare un “piano” (per un pagamento dei debiti a rate, anche a saldo e stralcio), che non deve essere approvato dai creditori ma solo dal tribunale; anche in questo caso, se il piano viene omologato, vale per tutti i creditori, sia che questi siano d’accordo sia che non lo siano;

- la liquidazione del patrimonio: infine tutti i debitori possono chiedere al Tribunale la liquidazione di tutti i loro beni, che verranno dunque venduti e ripartiti equamente tra i creditori ad opera di un liquidatore.

 

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